Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 15641 del 2006

ECLI:IT:TARLAZ:2006:15641SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, la quale ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del gravame, determinando così l'impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia. In tali casi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza provvedere sulla regolazione delle spese di giudizio, atteso il comportamento processuale della amministrazione intimata che non si è costituita in giudizio. Il principio di diritto che emerge è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso, precludendo al giudice l'esame del merito della controversia e imponendogli di dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta la parte ricorrente manifesti espressamente la perdita di interesse alla decisione del gravame, indipendentemente dalle ragioni che abbiano determinato tale sopravvenienza, e indipendentemente dalla costituzione o meno in giudizio della amministrazione intimata. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente non comporta, inoltre, alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, qualora la amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. 1^ bis ha pronunciato la seguente
Sent. n.
Anno 2006
R.g. n. 2686
Anno 2001
SENTENZA
sul ricorso n. 2686/2001, proposto da D'AMBROSIO Paolo, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, p.zza di Firenze, n. 24,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, e la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI UFFICIO NAZIONALE per il SERVIZIO CIVILE in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della cartolina precetto emessa dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l'avviamento al servizio civile per il giorno 28.12.2000;
di ogni altro atto al suddetto comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo;
Visto il ricorso con i relativ…

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