Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7226 del 24 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:7226PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di modica quantita`, elaborato al fine di non consentire accumulazione di sostanze stupefacenti e di contrastare con la parcellizzazione il traffico dei narcotici, conserva la sua validita` quale limite oggettivo in ipotesi di detenzione a fine di spaccio per l'applicazione, in presenza degli elementi aggiuntivi di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, dell'attenuante del fatto di lieve entita`, da tale norma prevista. Detta attenuante, pertanto, puo` trovare applicazione anche allorquando la dose media giornaliera sia stata superata, e pur se trattasi di detenzione a fine di spaccio, purche` soltanto occasionale, ma in tale ultimo caso mai oltre il limite della detenzione di un quantitativo necessario ad appagare il bisogno di un tossicodipendente medio per qualche giorno. (V. Sez. VI, n. 581, 23 aprile 1992, Milazzo).    da vedere: Sen 25/03/1992 3438 sez 4 Pen Sen 20/01/1992 473 sez 1 Pen Sen 12/09/1991 9148 sez U Pen Sen 19/12/1991 12800 sez 6 Pen

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