Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2083 del 12 giugno 1991
ECLI:IT:CASS:1991:2083PEN
Massima
Massima ufficiale
Il provvedimento restrittivo della liberta` personale, qualora non sia stato impugnato o siano esauriti il riesame e l`eventuale impugnazione in sede di legittimita`, acquisita la caratteristica dell`irrevocabilita` che pur non potendosi equiparare alla cosa giudicata, trattandosi di provvedimento emesso allo stato degli atti, tuttavia comporta la preclusione al nuovo esame e alla revocabilita` del provvedimento, quando non intervenga alcun fatto nuovo che possa mutare il quadro probatorio gia` valutato.
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