Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5344 del 6 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:5344PEN

Massima

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Il comportamento persecutorio e le interferenze illecite nella vita privata, anche a seguito della cessazione di una relazione affettiva, integrano il reato di atti persecutori qualora siano idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella vittima, tale da alterarne le abitudini di vita, indipendentemente dalla sussistenza di una convivenza o di una relazione in atto. In tali casi, la valutazione della sussistenza delle aspettative di protezione e tutela della vittima deve essere effettuata sulla base di un giudizio di ordinaria esperienza, senza che sia necessario accertare la permanenza di un legame affettivo. L'utilizzo di strumenti tecnologici per carpire immagini e informazioni sulla vita privata della persona offesa, anche dopo la cessazione della relazione, integra altresì il reato di interferenze illecite nella vita privata, a prescindere dall'effettiva diffusione del materiale acquisito. Nell'individuazione della pena, il giudice deve tenere conto del comportamento processuale dell'imputato, dei suoi precedenti penali e della gravità della condotta, al fine di assicurare una risposta sanzionatoria proporzionata e adeguata alla tutela della vittima.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI ((omissis)) - Presidente

Dott. SESSA. Renata - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Relatore -

Dott. CANANZI Francesco - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pi.Al. nato il (Omissis)
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la…

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