Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4115 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:4115SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria successivamente all'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di demolizione di un'opera abusiva, pur non incidendo sulla legittimità originaria di tale provvedimento, determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso il medesimo provvedimento per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che non risulti già chiaramente esternata dall'Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere. In tal caso, l'Amministrazione ben potrà, in assenza di documentate sopravvenute circostanze, limitarsi all'adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità. Diversamente, il riesame dell'abusività delle opere, provocato dall'istanza ex art. 13 L. 47/1985 (oggi art. 36 D.P.R. 380/2001), ha un significato solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile e mira a verificare l'effettiva conformità agli strumenti urbanistici in vigore di quanto realizzato: solo in tal caso è necessaria la formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di diniego, quest'ultimo eventualmente anche tacito), che, in quanto atto non meramente confermativo, vanificherebbe definitivamente l'operatività dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. In caso di accoglimento dell'istanza, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria renderà legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell'ipotesi inversa di rigetto, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere stesse, ai sensi della predetta L. 47/1985 (oggi sostituita dal D.P.R. 380/2001), e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando la più onerosa sanzione dell'acquisizione.

Sentenza completa

N. 00433/1996
REG.RIC.

N. 04115/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00433/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 dell’anno 1996, proposto da:
Casa Elia, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pinto, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Dei Mille n.16, presso lo studio del notaio Branca;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 585 - prot. 21416 del 18.10.1995 e dell’ordinanza di sospensione lavori prot. 23477 n. 670 del 4.12.1995.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, co…

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