Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 15635 del 2006

ECLI:IT:TARLAZ:2006:15635SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, quando questa manifesta espressamente di non avere più interesse alla decisione del gravame, determinando così l'impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia. In tali casi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese di giudizio, in considerazione del comportamento processuale della amministrazione intimata che non si è costituita in giudizio. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente rappresenta un provvedimento di carattere meramente processuale, che non entra nel merito della questione controversa e non preclude la possibilità per il ricorrente di proporre un nuovo ricorso, qualora dovesse riacquisire interesse alla decisione. Il principio di economia processuale, infatti, impone al giudice di non pronunciarsi nel merito quando la parte abbia manifestato la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, evitando così un inutile dispendio di attività giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. 1^ bis ha pronunciato la seguente
Sent. n.
Anno 2006
R.g. n. 2338
Anno 2001
SENTENZA
sul ricorso n. 2338/2001, proposto da DAMIANI Andrea, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, p.zza di Firenze, n. 24,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, e la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI UFFICIO NAZIONALE per il SERVIZIO CIVILE in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della cartolina precetto emessa dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l'avviamento al servizio civile per il giorno 28.12.2000;
di ogni altro atto al suddetto comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo;
Visto il ricorso con i relativi alleg…

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