Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2439 del 16 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2439CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per trasgressioni alle norme di polizia forestale, il ricorso per cassazione proposto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n.. 689 e quindi non soggetto alla stessa che opera retroattivamente solo con riguardo alle infrazioni con essa "ex novo" depenalizzate, è inammissibile qualora investa direttamente la sentenza resa dal pretore sulla opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, poiché l'appellabilità di tale sentenza, in applicazione dei principi generali del codice di rito, non è esclusa dall'art.. 5 della legge 9 ottobre 1967 n.. 950, che espressamente la contempla, (come invece previsto dall'art.. 9 della legge 3 maggio 1967 n.. 317) e che non è stata modificata dalla successiva legge 24 dicembre 1975 n.. 706, non riguardante la materia delle trasgressioni forestali. Questo principio manifestamente non pone il citato art.. 5 in contrasto con l'art.. 3 della costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento delle infrazioni forestali rispetto alle altre infrazioni amministrative per cui opera l'inappellabilità ed immediata ricorribilità della sentenza del pretore, tenuto conto che il doppio grado di giurisdizione configura criterio generale dell'ordinamento e che, quindi, una violazione di quel precetto costituzionale in ipotesi è configurabile solo per le norme derogatorie del criterio stesso e non per le norme che ne costituiscono applicazione.

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