Cassazione penale Sez. V sentenza n. 51 del 8 gennaio 1987
ECLI:IT:CASS:1987:51PEN
Massima
Massima ufficiale
Fuori della particolare ipotesi prevista dall'art.. 125 cod. proc. pen., in relazione all'art.. 497 dello stesso codice, l'impedimento del difensore di fiducia non costituisce causa di rinvio obbligatorio del dibattimento, ben potendo l'imputato provvedere alla nomina di altro difensore o essere assistito da un difensore di ufficio. In detti casi il rinvio è rimesso all'insindacabile potere discrezionale del giudice, il quale, quindi, non è tenuto a dare ragione del rigetto della relativa istanza, per cui ammesso simile rigetto non sono deducibili vizi di motivazione.
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