Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10226 del 6 marzo 2018

ECLI:IT:CASS:2018:10226PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore, è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. n. 103/2017, art. 1, comma 63, applicabile ratione temporis. Ciò in quanto il codice di rito, a tutela del diritto di difesa, prevede che l'impugnazione debba essere sottoscritta da un difensore, salvo eccezioni tassativamente previste. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza che ricorrano profili di colpa tali da giustificare l'imposizione del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, in considerazione della recente entrata in vigore della novella legislativa. Il principio di diritto affermato mira a garantire l'effettività del diritto di difesa dell'imputato, attraverso l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica del difensore nel procedimento di impugnazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, al fine di assicurare la corretta formulazione e la puntuale osservanza delle norme processuali. Tale principio si applica a tutti i casi analoghi, indipendentemente dalle peculiarità del fatto concreto, al fine di assicurare uniformità e coerenza nell'interpretazione ed applicazione della disciplina processuale penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente

Dott. MANCUSO Luigi F. - rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANCUSO LUIGI FABRIZIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 4 agosto 2017.
2. Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'articolo 610 c.p.p., comma 5-bis, il …

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