Consiglio di Stato sentenza n. 2806 del 2016

ECLI:IT:CDS:2016:2806SENT

Massima

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Il servizio di noleggio con conducente (NCC) è un servizio pubblico non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea, che viene svolto a richiesta dei trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La normativa che disciplina tale servizio, in particolare gli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 e gli artt. 5 e 10 della L.R. Lazio n. 58/1993, prevede che la sede del vettore e la rimessa debbano essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, e che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC debbano avvenire presso tale rimessa, con ritorno alla stessa, pur potendo il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente avvenire anche in altri comuni. Tale disciplina, lungi dal configurare un requisito discriminatorio o restrittivo della concorrenza, risponde all'esigenza di assicurare che il servizio di NCC, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, sia svolto a favore della comunità locale di cui il comune autorizzante è ente esponenziale. L'obbligo di utilizzare una rimessa ubicata nel territorio comunale non costituisce, pertanto, una limitazione della libertà di stabilimento o della concorrenza, ma un requisito oggettivo e intrinseco dell'attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l'istituzione del servizio mira a soddisfare. Ne consegue che tale normativa non contrasta con le disposizioni del diritto dell'Unione Europea, della CEDU e della Costituzione invocate dagli appellanti.

Sentenza completa

N. 09095/2015
REG.RIC.

N. 02806/2016REG.PROV.COLL.

N. 09095/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9095 del 2015, proposto da:
Airport Shuttle Express s.c. a r.l. e Associazione Federnoleggio Confesercenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, e Giovanni Panarisi, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, presso il cui studio, in Roma, via della Giuliana, n. 58, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Giustiniani e Nico Moravia, con domicilio eletto presso il loro studio (studio Pavia & Ansaldo), in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

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