Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2662 del 19 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2662PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 443, quarto comma cod. proc. pen. stabilisce che quando si e` proceduto in primo grado a giudizio abbreviato, l`appello si svolge con le forme previste dall`art. 599 cod. proc. pen., ossia in camera di consiglio.  Tale previsione non e`, peraltro, sanzionata da nullita`, sicche` il ricorso per cassazione avverso la sentenza di pubblica udienza conclusiva del giudizio d`appello, proposto ai sensi dell`art. 606, primo comma, lett. c) cod.  proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita`, inutilizzabilita`, inammissibilita` o decadenza, e` inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti. D`altro canto, in un`ipotesi siffatta il ricorso risulta inammissibile anche perche` il ricorrente difetta di interesse ad impugnare una sentenza pronunciata a seguito dell`espletamento di un rito, quello dell`udienza pubblica, che presenta maggiori garanzie per l`imputato.    da vedere: Sen 04/05/1992 5153 sez 5 Pen Sen 13/11/1991 11395 sez 1 Pen

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