Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2423 del 2010

ECLI:IT:TARLAZ:2010:2423SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva qualora l'atto impugnato sia stato notificato all'amministrazione sbagliata, anziché all'autorità emanante, non essendosi in tal caso correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che il ricorso amministrativo è inammissibile quando il contraddittorio non è stato correttamente instaurato a causa della notifica dell'atto impugnato all'amministrazione sbagliata, anziché all'autorità che ha emanato l'atto stesso. Ciò in quanto il contraddittorio tra le parti è un requisito essenziale per la validità del procedimento giurisdizionale. La mancata notifica all'autorità emanante l'atto impugnato determina il difetto di legittimazione passiva, rendendo il ricorso inammissibile. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire il corretto svolgimento del processo amministrativo, assicurando il contraddittorio tra tutte le parti interessate. L'inammissibilità del ricorso per tale vizio formale non preclude al ricorrente la possibilità di riproporre la domanda con la corretta notifica all'amministrazione competente. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto enucleato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali. Il testo è autosufficiente e applicabile a fattispecie analoghe, contenendo le principali argomentazioni e ragionamenti sviluppati nella pronuncia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE PRIMA BIS
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10773 del 1997, proposto da: Ge. Ma., rappresentato e difeso dagli avv. An. Ma. e An. Si., con domicilio eletto presso An. Si. in Roma;
contro
Ministero della Sanità, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. sp.327 Prot. 4743 del 14-3-1997, della relativa comunicazione e di ogni atto connesso, preordinato e consequenziale agli atti indicati;
e per il riconoscimento
al ricorrente dell’infermità dipendente da causa di servizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

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