Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4906 del 19 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4906PEN

Massima

Massima ufficiale
Il termine di dieci giorni entro il quale il Giudice deve provvedere sulla richiesta di riesame di una ordinanza dispositiva di misura cautelare, pena l'inefficacia della medesima, non decorre dal momento in cui gli atti trasmessi dall'autorità procedente siano pervenuti nella cancelleria di detto giudice, ma da quello in cui quest'ultimo abbia avuto la disponibilità giuridica degli atti per essere stati questi posti nella sua disposizione per la pronuncia finale sull'istanza: ciò avuto riguardo alla correlazione tra "ricezione" e pronuncia sul mezzo di gravame fatta palese dall'art. 309 comma nono cod. proc. PEN.. (Fattispecie in cui gli atti relativi alla richiesta di riesame erano pervenuti nella cancelleria del Giudice nell'ambito di altri fascicoli, in relazione alla quale la Cassazione ha escluso la giuridica disponibilità degli atti da parte del Tribunale con conseguente esclusione della decorrenza del termine in questione da tale momento).

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