Cassazione penale Sez. I sentenza n. 978 del 28 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:978PEN

Massima

Massima ufficiale
Nei provvedimenti riguardanti la restrizione della libertà personale, il giudice di merito, oltre al potere di selezionare i dati probatori e di apprezzarne liberamente il contenuto, ha anche la facoltà di omettere quelle specificazioni che comprometterebbero l'esigenze del segreto istruttorio; tuttavia la motivazione dei provvedimenti pronunciati nel giudizio di appello deve essere rapportata alle ragioni di fatto e di diritto prospettate col gravame e non può essere limitata ad affermazioni generiche sulla sussistenza di quegli indizi la cui validità sia stata contestata con specifiche argomentazioni nelle impugnazioni.

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