ECLI:IT:CASS:2002:15538PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 27.9.2001 il Tribunale del Riesame di Ancona, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., dichiarava inammissibile il gravame interposto da D. P. A. -indagato per i reati di truffa aggravata, associazione per delinquere ed estorsione aggravata- e confermava l'ordinanza, con cui il Gip del medesimo Tribunale, in data 9.8.2001, aveva dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura degli arresti domiciliari, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, limitatamente ai primi due reati, mantenendo ferma detta misura, applicata allo stesso D. P., in relazione al terzo reato.
Avverso la summenzionata ordinanza del citato Tribunale del Riesame il D. P. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) inosservanza e/o erronea applicazione delle norme penali e processuali, in quanto i giudici di merito avevano omesso di valutare la sussistenza degli elementi essenziali del reato di estorsion…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.