Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15538 del 24 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:15538PEN

Massima

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Il giudicato cautelare formatosi sulle ordinanze non impugnate adottate dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti de libertate, nonché sulle pronunce emesse dalla Cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura, ha efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem di cui all'art. 659 c.p.p., per cui soltanto un successivo apprezzabile mutamento del fatto consente la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza confermata in sede di gravame. Pertanto, il tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, limitatamente ai reati meno gravi, ma aveva mantenuto ferma tale misura in relazione al reato di maggiore gravità, non ha violato il principio del ne bis in idem, in quanto il quadro indiziario concernente quest'ultimo reato era già stato oggetto di un "giudicato cautelare" formatosi sulle precedenti ordinanze non impugnate, e non era intervenuto alcun successivo apprezzabile mutamento del fatto. Inoltre, il tribunale del riesame ha correttamente limitato il difetto di interesse del ricorrente ai soli reati meno gravi, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il difetto di interesse va valutato con riferimento al provvedimento nel suo complesso e non ai singoli capi.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 27.9.2001 il Tribunale del Riesame di Ancona, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., dichiarava inammissibile il gravame interposto da D. P. A. -indagato per i reati di truffa aggravata, associazione per delinquere ed estorsione aggravata- e confermava l'ordinanza, con cui il Gip del medesimo Tribunale, in data 9.8.2001, aveva dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura degli arresti domiciliari, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, limitatamente ai primi due reati, mantenendo ferma detta misura, applicata allo stesso D. P., in relazione al terzo reato.
Avverso la summenzionata ordinanza del citato Tribunale del Riesame il D. P. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) inosservanza e/o erronea applicazione delle norme penali e processuali, in quanto i giudici di merito avevano omesso di valutare la sussistenza degli elementi essenziali del reato di estorsion…

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