Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 23547 del 16 giugno 2021

ECLI:IT:CASS:2021:23547PEN

Massima

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Il provvedimento di confisca di prevenzione patrimoniale, disposto ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1, comma 1, lettera a), sulla base di una fattispecie di pericolosità sociale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, è suscettibile di revoca ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo. Tale rimedio revocatorio costituisce lo strumento processuale idoneo a consentire la rivalutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'originario provvedimento ablatorio, al fine di verificare la permanenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale. L'esperimento di tale rimedio revocatorio non è soggetto ai limiti temporali previsti dal comma 3 dell'articolo 28, atteso che la declaratoria di incostituzionalità della norma che ha costituito la piattaforma legale dell'adozione della misura di prevenzione patrimoniale configura una "nuova prova decisiva" ai sensi della medesima disposizione, idonea a giustificare la richiesta di revoca del provvedimento definitivo di confisca. Il giudice di legittimità, investito del ricorso avverso il provvedimento che abbia respinto l'istanza di revoca, non può limitarsi a disporre l'annullamento con rinvio del decreto impugnato per una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo tenuto a verificare, sulla base degli elementi già acquisiti nel contraddittorio delle parti, se il proposto sia comunque riconducibile alla categoria della pericolosità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, secondo i criteri interpretativi indicati dalla Corte costituzionale. Solo ove tale verifica dia esito negativo, il giudice di legittimità dovrà disporre l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per una nuova valutazione del compendio probatorio alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr - rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso il decreto emesso il 18/11/2019 dalla Corte di appello di Brescia;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 18/11/2019 la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ex articolo 28, proposta…

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