Cassazione penale Sez. III sentenza n. 591 del 23 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:591PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicabilità della misura di sicurezza quale conseguenza della condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione, va osservato che la relativa norma dell'art.. 538 cod. pen. non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958, n.. 75, in materia di prostituzione, esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da quest'ultima legge trovino corrispondenza con quelli già previsti dal codice penale. Questa esigenza può dirsi sostanzialmente soddisfatta nel raffronto fra la figura delittuosa ipotizzata dall'abrogato art.. 534 cod. pen. (sfruttamento di prostitute) e quella di cui all'art.. 3, n.. 8, seconda ipotesi ("sfrutti la prostituzione altrui") della legge 20 febbraio 1958, n.. 75, pur nella maggiore latitudine di contenuto della seconda, sicché l'applicazione della misura di sicurezza detentiva deve ritenersi tuttora una conseguenza obbligatoria della dichiarata colpevolezza per il delitto di sfruttamento della prostituzione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.