Cassazione penale Sez. III sentenza n. 591 del 23 gennaio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:591PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai fini dell'applicabilità della misura di sicurezza quale conseguenza della condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione, va osservato che la relativa norma dell'art.. 538 cod. pen. non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958, n.. 75, in materia di prostituzione, esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da quest'ultima legge trovino corrispondenza con quelli già previsti dal codice penale. Questa esigenza può dirsi sostanzialmente soddisfatta nel raffronto fra la figura delittuosa ipotizzata dall'abrogato art.. 534 cod. pen. (sfruttamento di prostitute) e quella di cui all'art.. 3, n.. 8, seconda ipotesi ("sfrutti la prostituzione altrui") della legge 20 febbraio 1958, n.. 75, pur nella maggiore latitudine di contenuto della seconda, sicché l'applicazione della misura di sicurezza detentiva deve ritenersi tuttora una conseguenza obbligatoria della dichiarata colpevolezza per il delitto di sfruttamento della prostituzione.
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