Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10269 del 19 ottobre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:10269PEN

Massima

Massima ufficiale
La causa di non punibilità per il delitto di banda armata, prevista dall'art. 309, n. 2, c.p., è applicabile unicamente allorquando non si sia realizzata la condizione negativa della consumazione di uno dei delitti - scopo per i quali la banda venne formata. Tale condizione ha carattere oggettivo e pertanto impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità pur se il delitto-scopo sia stato commesso da un soggetto diverso da quello che invoca l'esimente ed anche se quest'ultimo abbia tenuto comportamenti positivi, nonché indipendentemente dall'epoca di consumazione del reato-fine rispetto alla partecipazione dal suddetto soggetto alla banda armata. Non è configurabile il concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. con la diminuente dell'art. 116 dello stesso codice.

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