Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12113 del 1 giugno 2011

ECLI:IT:CASS:2011:12113CIV

Massima

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Il principio di diritto che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: Il giudice di legittimità, nell'esaminare un ricorso per cassazione, deve dichiararne l'inammissibilità qualora esso sia privo del quesito di diritto e del quesito di sintesi, entrambi necessari ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. (ratione temporis applicabile). Tale requisito formale è essenziale per consentire alla Corte di Cassazione di individuare con chiarezza e precisione le questioni giuridiche su cui è chiamata a pronunciarsi, al fine di esercitare correttamente il proprio sindacato di legittimità. L'omissione di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario procedere all'esame del merito delle censure prospettate, in quanto la loro mancanza pregiudica irrimediabilmente la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Pertanto, il giudice di legittimità, ove riscontri l'assenza del quesito di diritto e del quesito di sintesi, è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, senza dover entrare nel merito delle questioni dedotte, in quanto tali requisiti formali sono imprescindibili per l'ammissibilità del gravame e per il corretto esercizio del controllo di legittimità. Tale principio si applica indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure prospettate nel ricorso, essendo la loro valutazione preclusa dalla carenza dei suddetti elementi essenziali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BR. Lu. e LE. An. , rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Campagna Paolo e Luigi Mariani, per legge domiciliati nella cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMESSO), in persona dell'amministratore pro tempore;

- intimato -

e contro

AP. s.r.l., in person…

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