Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25624 del 14 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:25624PEN

Massima

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Il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice di sorveglianza, essendo tale facoltà riservata esclusivamente ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 571, comma 1, e dell'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il ricorso proposto personalmente dal condannato è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano ipotesi di esonero, in quanto la parte non può essere ritenuta esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in applicazione del principio secondo cui l'onere di provvedere alla corretta instaurazione del giudizio di legittimità grava sul ricorrente. Tale principio, volto a garantire l'ordinato e celere svolgimento del processo, si fonda sull'esigenza di assicurare la qualità della difesa tecnica e la correttezza formale degli atti processuali, a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nonché dell'efficienza e della ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenic - rel. Consigliere

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso l'ordinanza del l'11 ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di differimento ex articoli 146 e 147 c.p. della pena in esecuzione di cui al provvedimento SIEP n. 2046/2019.
2. Il ricorrente, evidenziato il suo stato di salute, chiede…

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