Cassazione penale Sez. II sentenza n. 132 del 10 gennaio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:132PEN

Massima

Massima ufficiale
La dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottraeva alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, se intervenuta dopo la sentenza di primo grado del giudice ordinario, fa venir meno la competenza del giudice dell'impugnazione ordinario, in quanto il principio del "tempus regit actum" dispiega la sua efficacia non rispetto all'intero processo penale, bensi` relativamente alle sue singole fasi e, all'interno di queste, limitatamente ai suoi singoli atti. Pertanto, dovendosi applicare le nuove normative alle vicende processuali non ancora perfezionate, ai sensi dell'art. 65 disp. att. cod. proc. pen., ne consegue che spetta alla sezione per i minorenni presso la corte di appello, la competenza funzionale ed esclusiva a celebrare il giudizio di gravame a carico del coimputato minorenne.   conforme: [p84\09075] [p84\08545] contraria: [p84\04777] [p84\10320]

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