Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2913 del 10 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2913PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di rifiuto del servizio militare di leva o di quello sostitutivo civile (art. 8 comma secondo legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni) non ha il carattere della irripetibilità, ma si perfeziona, in successione cronologica ad ogni rifiuto posto in essere in circostanze di tempo e di luogo diverse, con distinte ed autonome determinazioni volitive, sicché, se dopo essere stato condannato a pena condizionalmente sospesa l'obiettore opponga un ulteriore rifiuto alla nuova chiamata, si consuma un nuovo e distinto reato, per il quale non è operante il principio del "ne bis in idem". (Conf. Cass. Sez. 1, ud. 21 gennaio 1994, n. 92, P.M. in proc. Di Puoti. Conf. Cass. Sez. 1, ud. 21 gennaio 1994, n. 94, P.M. in proc. D'Ascenzi. Conf. Cass. Sez. 1, ud. 21 gennaio 1994, n. 98, P.M. in proc. Gatto).

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