Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23272 del 27 ottobre 2006
ECLI:IT:CASS:2006:23272CIV
Massima
Massima ufficiale
Il decreto con cui il tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, non incide sui diritti soggettivi delle parti e non ha efficacia preclusiva rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori. Pertanto è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
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