Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2009 del 9 settembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2009PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` l'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 stabilisce che l'obbligo di soggiorno puo` essere in posto nel comune di residenza o in quello di dimora abituale, quando vi sia coincidenza tra i due luoghi, l'ulteriore prescrizione contenuta nel decreto impositivo di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorita` preposta alla sorveglianza sta a significare che, in armonia con quanto prescrive l'art. 5, comma quinto. N. 1 legge citata, l'interessato, per andare lontano dalla propria abitazione, restando pero` nell'ambito del territorio comunale, puo` limitarsi ad informare l'autorizzazione anzidetta. Egli, pero`, ove intenda varcare i confini del comune, poiche` tale condotta comporta una trasgressione al precetto inerente alla misura applicata, deve rivolgersi al giudice che valutera` l'opportunita` di concedere una sospensione dell'obbligo.

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