Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5676 del 7 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5676PEN

Massima

Massima ufficiale
Il certificato del medico dell'inam ed il modello S.P. 400 da lui compilato devono essere qualificati atti pubblici e non semplici certificazioni.Infatti il medico dell'inam, pubblico ufficiale, attestando fatti avvenuti in sua presenza e attività da lui compiute, forma un documento originario in cui consacra la volontà della pubblica amministrazione senza alcun procedimento derivativo, che è il presupposto della diversa attività di certificazione. Pertanto, poiché l'atto formato da tale medico è prova documentale dell'attività svolta e dei fatti avvenuti in sua presenza, la falsità del documento è punita ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e non ai sensi dell'art. 480 cod. PEN.. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative).

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