Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5057 del 18 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5057PEN

Massima

Massima ufficiale
Il diritto al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è unico, anche se la legge ne attribuisce la titolarità dell'esercizio all'imputato e al difensore. Esercitato il diritto da parte di uno dei soggetti legittimati ed intervenuta la decisione del tribunale, il diritto stesso è consumato ed è precluso un suo ulteriore esercizio da parte dell'altro soggetto legittimato, rimasto precedentemente inerte.

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