Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6922 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:6922SENT

Massima

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Il silenzio assenso in materia di permesso di costruire non si forma per il solo decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e l'adempimento degli oneri documentali necessari per l'accoglimento della domanda, ma presuppone che la parte onerata dimostri la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, la conformità dell'intervento progettato alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Pertanto, una volta adottato un nuovo piano regolatore generale, il previgente piano di fabbricazione deve ritenersi automaticamente non più vigente, non potendosi ipotizzare una sua ultrattività limitatamente alle aree stralciate in sede di nuova pianificazione generale. In assenza della dimostrata conformità urbanistica dell'intervento richiesto, non può formarsi il silenzio assenso, con la conseguenza che il provvedimento di diniego del permesso di costruire, adottato dall'amministrazione comunale, non può essere qualificato come atto di autotutela, ma costituisce legittimo esercizio del potere di controllo sulla conformità urbanistica dell'intervento. Inoltre, in mancanza di formazione del provvedimento autorizzatorio per silenzio, non può essere concessa alcuna proroga del termine di inizio e fine lavori, né può essere rilasciato alcun certificato cartaceo relativo al permesso di costruire formatosi per silenzio assenso.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/11/2022

N. 06922/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maria Manna, Salvatore Rea, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Giametta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Frattamaggiore, via C. Pezzullo n. 65;

contro

Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IX Settore Urbanistica del Comune di Casalnuovo di Napoli, non costituito in giudizio;

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