Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4850 del 7 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:4850CIV

Massima

Massima ufficiale
Non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori, costituiscano corretto adempimento di una norma collettiva che, in forza dell'art. 2077 comma secondo, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale dei soggetti beneficiari e che si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato e rigettato nel merito la domanda del lavoratore dipendente della s.p.a. Poste Italiane, fondata sull'assunta attribuzione di un trattamento economico inferiore, che era stata accolta dal giudice del merito che, sindacando le norme della contrattazione collettiva che avevano dato origine alla denunciata disparità di trattamento, aveva ritenuto che le stesse violassero i principi di buona fede e ragionevolezza, pervenendo alla loro disapplicazione e, perciò, ad una decisione incongrua, siccome importante un'inammissibile sostituzione del giudice alle parti sociali).

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