Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 42097 del 14 ottobre 2019

ECLI:IT:CASS:2019:42097PEN

Massima

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Il provvedimento che conferma l'eseguibilità di una misura personale di prevenzione, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione carceraria del destinatario, non è impugnabile con ricorso per cassazione, bensì con appello ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente l'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che avverso tali provvedimenti non è esperibile il ricorso per cassazione, ma l'appello, in quanto la relativa decisione è equiparabile a quella afferente l'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 159/2011. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il provvedimento confermi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, precedentemente applicata al destinatario. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che rigetta l'istanza di revoca di tale misura di prevenzione deve essere qualificato come appello e, di conseguenza, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello competente per il nuovo esame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 18/12/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del PG. ((omissis)) che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello competente per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del "18 giugno con prosecuzione al 18.12.2018", il Tribunale di Catan…

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