Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1851 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:1851SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della l.n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. Ciò in quanto la novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. n. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, esclude l'operatività dell'art. 21-octies, comma 2, della l.n. 241/1990 nei casi in cui il provvedimento sia stato adottato in violazione del menzionato articolo 10-bis. La comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l'adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento di rigetto, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale. Infatti, l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. Ciò al fine di contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti. Tali principi trovano piena applicazione anche nel caso di provvedimenti discrezionali, come quello di diniego del visto di ingresso per affari, in cui la valutazione inerente alla sussistenza del rischio migratorio rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa.

Sentenza completa

Pubblicato il 31/01/2024

N. 01851/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11183/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11183 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Teheran del 18 maggio 2023, recante il diniego del visto d’ingresso per affari nei confronti della ricorrente.

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