Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4684 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:4684SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, è tenuto ad accogliere la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'esecuzione di un precedente provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, con il quale è stata riconosciuta la spettanza di un indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto). Ciò in quanto, una volta accertata la definitività del titolo esecutivo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice deve ordinare a quest'ultima di provvedere al pagamento della somma dovuta, nel rispetto delle modalità procedurali introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha novellato la disciplina sostanziale e processuale in materia di equa riparazione. In particolare, il pagamento può essere disposto solo previa verifica dell'assolvimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5-sexies della legge Pinto, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. Ove l'amministrazione rimanga inadempiente, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'ufficio competente del Ministero della Giustizia, senza diritto a compenso, al fine di provvedere al pagamento, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi. Inoltre, il giudice può condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, calcolata sull'importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, al fine di sollecitare l'adempimento. Infine, le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'amministrazione soccombente e sono liquidate in modo omnicomprensivo, comprendendo solo quelle strettamente funzionali all'introduzione del giudizio, con esclusione di quelle relative a procedure esecutive diverse dall'ottemperanza.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/07/2018

N. 04684/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02985/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2014, proposto da
Antonio Speranza, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Gabriella Cataldo, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Capasso in Napoli, via G. Rossini n.22;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 292/2012 V.G. della Corte di Appello di Napoli nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di 8.167,00, oltre interessi

Visti il ricorso e i relati…

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