Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2951 del 23 agosto 1994
ECLI:IT:CASS:1994:2951PEN
Massima
Massima ufficiale
L`attuale normativa impone, per ovviare agli inconvenienti prodotti dal sistema previgente, che il tribunale del riesame non possa decidere in base a elementi che non emergono dagli atti trasmessigli o non risultino addotti dalle parti in udienza, ossia di elementi non conoscibili dalla difesa o conoscibili in maniera adeguata o incompleta in rapporto a un esercizio pieno ed esaustivo del suo diritto. Ne consegue che e` viziata di nullita`, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., la decisione del tribunale del riesame che abbia utilizzato per il giudizio un documento non risultante dagli atti trasmessigli dal Pubblico Ministero. da vedere: Sen 19/07/1993 2675 sez 1 Pen
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