Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16665 del 3 maggio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:16665PEN

Massima

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Il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. tutela la libertà sessuale della persona, intesa come espressione della personalità individuale e diritto inviolabile riconosciuto e garantito dalla Costituzione. La condotta vietata dalla norma incriminatrice comprende qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dall'effettiva consumazione del rapporto sessuale, purché l'agente sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con condotta cosciente e volontaria. Ai fini della configurabilità del reato, non rileva pertanto la mera assenza di penetrazione, essendo sufficiente il raggiungimento e il contatto con le parti intime della vittima, a prescindere dalla durata del contatto e dal fatto che l'aggressore abbia conseguito o meno la soddisfazione erotica. Ciò che rileva è la compressione della libertà sessuale della persona offesa, valutata nella sua globalità in base a criteri oggettivi quali i mezzi utilizzati, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le sue condizioni fisiche e psichiche. Inoltre, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante della minore gravità prevista dal comma 3 dell'art. 609-bis c.p., il giudice deve effettuare una valutazione complessiva del fatto, senza limitarsi alla sola assenza di penetrazione, tenendo conto di tutti gli elementi che hanno connotato la condotta dell'agente e l'impatto sulla vittima, anche in termini psichici. Infine, la recidiva, quale indice di accentuata pericolosità sociale dell'imputato, deve essere valutata dal giudice non solo sulla base della gravità dei fatti e della prossimità temporale delle precedenti condanne, ma anche in relazione alla capacità a delinquere del soggetto e alla sua personalità, in modo da accertare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa abbia influito quale fattore criminogeno sulla commissione del reato in esame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/05/2020 della Corte di Appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 maggio 2020 la Corte di Appello di L'Aquila ha confe…

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