Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27702 del 11 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:27702PEN

Massima

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Il mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato giudicato in assenza dopo la pronuncia della sentenza gravata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dalla riforma Cartabia. Tali disposizioni, volte a prevenire situazioni suscettibili di dar luogo a processi in cui l'imputato rimasto assente sia del tutto ignaro della pendenza del processo, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, essendo irrazionale immaginare un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello. La ratio di tali norme, infatti, è la medesima sia per l'appello, sia per il ricorso per cassazione, ovvero assicurare il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, quale indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. Pertanto, l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., è applicabile anche al ricorso per cassazione, stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. Inoltre, la violazione del termine a comparire per l'imputato nel giudizio di appello, che non può essere inferiore a quaranta giorni secondo quanto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, a prescindere dalla questione della applicabilità della nuova disciplina del termine a comparire a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 30 giugno 2024.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. PISTORELLI Luca - Presidente

Dott. BELMONTE ((omissis)) - Relatore

Dott. CANANZI Francesco - Consigliere

Dott. PILLA Egle - Consigliere

Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Va.Cu., nato il (omissis);
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ((omissis)) BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato Va.Cu. colpevole di concorso nel delitto di cui…

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