Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8522 del 2 agosto 1993

ECLI:IT:CASS:1993:8522CIV

Massima

Massima ufficiale
La litispendenza presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza di due cause dinnanzi a giudici diversi e deve essere, pertanto, esclusa se una di queste cause sia stata cancellata dal ruolo e, pur potendo essere riassunta, perche` non e` ancora decorso il relativo termine, non si possa considerare, quindi, in corso di regolare svolgimento.    da vedere: [s69\03321] [s66\01317] [s76\04400] [s64\00072]   conforme: [s47\01737]

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