Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1504 del 2 febbraio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:1504CIV

Massima

Massima ufficiale
Il decreto con il quale il Presidente del Tribunale provvede alla nomina del liquidatore di una società, nel caso in cui risulti pacifica la sussistenza della causa di scioglimento, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, onde non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, essendo stato il provvedimento di nomina emesso in una situazione in cui i soci di una società in nome collettivo concordavano in ordine all'esistenza di una causa di scioglimento della società, che della liquidazione costituisce il presupposto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione, atteso che tale provvedimento non risolveva un contrasto sul fatto che la società si trovasse in stato di liquidazione).

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