Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2062 del 5 febbraio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:2062CIV

Massima

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La responsabilità dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice è limitata al solo conferimento, salvo che essi non abbiano svolto attività di amministrazione e gestione della società in violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, il giudice di merito deve valutare in concreto se le attività svolte dai soci accomandanti, quali le trattative con i clienti, i contatti con i fornitori, l'organizzazione delle attività ricreative e il reperimento, l'assunzione e la direzione del personale, costituiscano effettivamente atti di amministrazione e gestione, oppure siano mere attività esecutive rientranti nei poteri dell'accomandatario. Tale valutazione di fatto, compiuta dal giudice di merito sulla base delle risultanze processuali, è incensurabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o giuridici. Inoltre, la responsabilità dei soci accomandanti per i danni cagionati dalla cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., presuppone che essi abbiano un effettivo potere di controllo e di intervento sulla cosa stessa, non essendo sufficiente la mera qualità di socio. Infine, la responsabilità aquiliana del gestore di un'attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., richiede la prova che il danno sia stato determinato dalla pericolosità intrinseca dell'attività, senza che il comportamento della vittima possa essere considerato causa esclusiva dell'evento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere

Dott. CIRILLO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27571/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) in persona del socio accomandatario (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) anche in proprio, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elett…

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