Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9389 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:9389SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esaminare la controversia relativa alla decadenza parziale di un contributo pubblico concesso per la realizzazione di un progetto, deve verificare la propria giurisdizione. Qualora accerti che la questione riguarda la mera quantificazione del contributo stesso, sulla base di parametri predeterminati che configurano in capo al privato beneficiario posizioni di diritto e non di interesse legittimo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ciò in quanto, una volta deliberato ed erogato il contributo economico, si instaura tra le parti (concedente e concessionario) un rapporto paritetico, in cui il concedente, dopo l'erogazione, resta privo di poteri discrezionali e può esercitare il solo controllo sull'esatto adempimento degli obblighi del concessionario. L'inosservanza di tali obblighi da parte del beneficiario costituisce inadempimento, cui consegue la revoca (totale o parziale) del contributo, quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura privatistica, priva di elementi di discrezionalità, originando non da una rinnovata valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, ma da fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento. In tali ipotesi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti, a titolo provvisorio o definitivo, o per contrastare l'Amministrazione che, in fase di determinazione del contributo definitivo, sospenda o rinvii l'erogazione degli importi dovuti per effetto del disconoscimento dei requisiti soggettivi necessari per il mantenimento del beneficio, oppure riduca l'importo erogato in via provvisoria per effetto del disconoscimento di voci di spesa addotte e documentate dall'impresa beneficiaria del contributo, ovvero, successivamente alla concessione del contributo in via definitiva, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, ritiri il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.

Sentenza completa

N. 14150/2014
REG.RIC.

N. 09389/2015 REG.PROV.COLL.

N. 14150/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14150 del 2014, proposto da:
Comune di Terelle, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, Via corso Trieste, 155;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avv. ((omissis)), domiciliata in Roma, ((omissis)), 27;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Lazio n. G05707 del 16.04.14, comunicata il 21 ottobre 2014, con la quale è stata dichiarata la decadenza parziale del contributo pubblico concesso al Comune di Terelle relativo al bando afferente la misura 227 "investimenti non produttivi" ap…

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