Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 543 del 2013

ECLI:IT:TARBAS:2013:543SENT

Massima

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Il decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. preclude al Comune di richiedere ai lottizzanti il pagamento delle somme dovute per l'esecuzione in danno delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate entro il termine convenuto, qualora il Comune non abbia esercitato il proprio diritto patrimoniale nei confronti dei lottizzanti inadempienti per un periodo superiore a dieci anni dalla scadenza del termine previsto nella convenzione di lottizzazione per la realizzazione e consegna di tali opere. Infatti, trascorso tale termine senza che il Comune abbia compiuto atti interruttivi della prescrizione, il credito per l'esecuzione in danno delle opere di urbanizzazione si prescrive, non potendo il Comune procedere unilateralmente all'esecuzione in danno e alla richiesta di pagamento delle relative somme a carico dei lottizzanti, in assenza di una preventiva diffida e messa in mora degli stessi. La convenzione di lottizzazione, quale atto negoziale, disciplina i reciproci obblighi e diritti delle parti, sicché il Comune non può unilateralmente modificarne il contenuto, dovendo invece attenersi alle previsioni ivi contenute, anche in ordine ai termini per l'esecuzione e consegna delle opere di urbanizzazione primaria. Pertanto, decorso il termine convenuto per la realizzazione e consegna di tali opere, il Comune non può più procedere all'esecuzione in danno, salvo che non abbia tempestivamente esercitato il proprio diritto patrimoniale nei confronti dei lottizzanti inadempienti, interrompendo così il decorso della prescrizione. Diversamente, il credito del Comune si prescrive, non potendo lo stesso essere fatto valere unilateralmente oltre il termine decennale previsto dalla legge.

Sentenza completa

N. 00336/2002
REG.RIC.

N. 00543/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2002, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)). in Potenza, c.so XVIII Agosto, n.28;

contro

Comune di Grassano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;

per l'annullamento

della delibera consiliare n.5 del 15/3/01 con cui è stata disposta l’esecuzione in danno a carico dei lottizzanti delle opere di urbanizzazione non realizzate in attuazione della convenzione di lottizzazi…

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