Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5356 del 27 aprile 1999
ECLI:IT:CASS:1999:5356PEN
Massima
Massima ufficiale
In materia di diffamazione a mezzo della stampa, al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall`epoca di acquisizione della notizia, incombe l`obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, e` titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell`iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l`esito positivo delle indagini stesse. da vedere:Sen 24/11/1998 679 sez 1
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