Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14122 del 15 dicembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:14122PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante speciale prevista dal primo comma dello articolo 3 della legge n. 304 del 1982 in ordine ai reati commessi per finalita` di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione, deve essere concessa, quale che sia stato il ruolo svolto dal soggetto in seno all'associazione o alla banda, quando lo stesso abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dalla legge, posto che con lo strumento estremamente duttile fornito al giudice per la applicazione della circostanza, la legge mentre richiede per coloro che in seno all'organizzazione o alla banda abbiano assunto responsabilita` maggiori, un contributo alle stesse proporzionato, consente di non penalizzare chi, avendo svolto un ruolo di minima rilevanza all'interno dell'organizzazione eversiva, abbia fornito una collaborazione adeguata al livello delle sue conoscenze, purche` completa, cioe`, piena e riferita a tutte le sue conoscenze.   conforme: [p85\06945]

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