Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38509 del 18 ottobre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:38509PEN

Massima

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Il proprietario di un'area su cui insistono rifiuti non può, per il solo fatto dell'esistenza di un diverso possessore dell'area, esimersi dall'adempiere agli obblighi di smaltimento dei rifiuti medesimi. Tuttavia, qualora il proprietario dimostri che i rapporti esistenti tra lui e il possessore siano tali da comportare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, egli non potrà essere ritenuto penalmente responsabile per la gestione illecita dei rifiuti. In particolare, ove il possessore dell'area sia stato il destinatario di provvedimenti di sequestro e di ordine di smaltimento dei rifiuti, e abbia avuto la materiale disponibilità degli stessi, la responsabilità penale per la mancata rimozione dei rifiuti ricadrà in via esclusiva su di lui, anche qualora il proprietario dell'area si trovasse nell'impossibilità di provvedere allo smaltimento a causa della pendenza di una procedura esecutiva sull'immobile. In tali casi, l'inerzia del proprietario non potrà essere considerata come un'omissione penalmente rilevante, atteso che egli non può essere onerato di obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli già gravanti sul possessore, destinatario dei provvedimenti amministrativi. Peraltro, ove il reato risulti estinto per intervenuta prescrizione, non vi sarà più spazio per una pronuncia di condanna, neppure nei confronti del proprietario, a prescindere dalla valutazione della sua effettiva responsabilità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. MANCINI Franco - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GR. RO., nato a (OMESSO) il (OMESSO);

Avverso la sentenza emessa in data 31 Gennaio 2005 dalla CORTE DI APPELLO DI BRESCIA,

che ha confermato la sentenza con cui in data 18 Marzo 2004 il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (pena condizionalmente sospesa) per il reato previsto dall…

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