Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11039 del 10 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:11039CIV

Massima

Massima ufficiale
Anche alla stregua della normativa anteriore alla legge 21 marzo 1990 n. 53 -che, sostituendo l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (sull'elezione dei membri del Parlamento), dispone espressamente in tal senso- i rappresentanti di lista sono da includere fra i soggetti "chiamati ad adempiere funzioni elettorali", ed aventi diritto, ai sensi del citato art. 119 (applicabile anche nelle consultazioni referendarie, in virtu` dell'art. 50 della legge n. 532 del 1970, ed alle elezioni amministrative in virtu` dell'art. 1 della legge n. 178 del 1981), a tre giorni di ferie retribuite, attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorche` scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle funzioni elettorali e quindi alla realizzazione di un interesse pubblico.    conforme: Sen 23/11/1991 12612 sez L Civ Sen 08/11/1991 11933 sez L Civ Sen 05/11/1990 10600 sez L Civ

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