Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 853 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:853SENT

Massima

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Il Comune, accertata l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ha l'obbligo di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere, con conseguente acquisizione dell'area al patrimonio comunale. Tale provvedimento sanzionatorio, di natura vincolata e doverosa, non necessita di una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, in quanto il ripristino dell'assetto urbanistico violato è in re ipsa. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento di demolizione, in considerazione del carattere vincolato dello stesso e dell'inidoneità della partecipazione del privato a incidere sul contenuto del provvedimento. Né l'avvenuta presentazione di una istanza di condono edilizio o la situazione di urbanizzazione dell'area possono paralizzare l'attività sanzionatoria del Comune, essendo necessario il rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti. In tali casi, pertanto, il Comune è tenuto a ordinare la demolizione delle opere abusive, senza che sia necessario acquisire il parere della Sezione urbanistica regionale, e l'eventuale risarcimento del danno non può trovare accoglimento in ragione della legittimità degli atti adottati.

Sentenza completa

N. 08493/2005
REG.RIC.

N. 00853/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08493/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8493 del 2005, proposto da:
Castiello Tommaso e Castiello Luigia, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Di Mauro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Giustiniano, n. 136;

contro

Comune di Afragola;
- non costituito -

per l'annullamento:

- delle ordinanze sindacali n. 330/05 dell’1/9/05, n. 340/05 del 5/9/05, n. 367/05 del 12/9/05, n. 379/05 del 21/9/05, n. 393 del 22/9/05, n. 405 del 27/9/05, n. 424 del 4/10/2005, recanti ordine di sospensione lavori, nonché di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere ivi indicate;…

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