Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6913 del 5 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:6913CIV

Massima

Massima ufficiale
L`affermazione della responsabilita` disciplinare, ai sensi dell`art. 18 del r.d.l. del 31 maggio 1946 n. 511, del magistrato che abbia frequentato in modo assiduo od amichevole una persona pregiudicata, o di dubbia morali ta`, postula, oltre l`accertamento dell`obiettivita` di tale condotta, la dimostrazione che il magistrato abbia avuto - o, usando la normale diligenza, avrebbe potuto avere - conoscenza - dei precedenti o della personalita` del soggetto frequentato, essendo escluso, in linea generale, un obbligo del magistrato di assumere speciali informazioni sulle persone che si trovi a frequentare al di fuori dell`esercizio delle sue funzioni.  da vedere:Sen 12/12/1989 5542 sez U Civ Sen 23/10/1986 6227 sez U Civ

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.