Cassazione penale Sez. I sentenza n. 547 del 28 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:547PEN

Massima

Massima ufficiale
In pendenza del termine per l'impugnazione o dopo la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di condanna in cui è contenuto anche un provvedimento sulla libertà personale, l'istanza diretta ad ottenere la concessione della libertà provvisoria può essere riproposta e la relativa ordinanza è suscettibile di immediata impugnazione. Pertanto, le eventuali lungaggini procedurali inerenti al normale giudizio di cognizione non producono alcun nocumento all'imputato, in quanto questi può presentare la istanza di libertà provvisoria, anche successivamente alla pronuncia della sentenza, attivando il relativo procedimento incidentale.

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