Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13592 del 9 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:13592PEN

Massima

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Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 58, comma 2, dell'ordinamento penitenziario opera nei confronti di qualsiasi condannato, indipendentemente dal titolo del reato commesso, nei cui confronti sia stata precedentemente revocata una misura alternativa alla detenzione. Tale scelta legislativa, che valorizza in senso negativo la condotta del soggetto in espiazione della pena piuttosto che il tipo di reato commesso, è logica e razionale, in quanto la valutazione ai fini della concessione di benefici deve essere incentrata sulla condotta "post factum" del condannato nell'ottica della sua risocializzazione, e non sulla mera condotta pregressa. Il divieto di cui all'art. 58, comma 2, non viola alcun principio costituzionale, in quanto la revoca di una precedente misura alternativa è espressione di un comportamento incompatibile con il percorso di reinserimento sociale, indipendentemente dalla tipologia di reato commesso. Pertanto, il giudice non può discostarsi da tale orientamento interpretativo, né può ritenersi che la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario, che impedisce la sostituzione della pena residua con altra misura alternativa in caso di revoca della detenzione domiciliare, renda superflua l'applicazione del divieto di cui all'art. 58, comma 2, essendo tale ultima disposizione limitata nel tempo e non assoluta come la prima.

Sentenza completa

Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, avanzata dal T. ai sensi dell'art. 47 ter c. 1 bis ord. penit., dopo aver ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater c. 2 ord. penit. (che vieta la concessione di benefici a soggetti nei cui confronti, come avvenuto per il T., sia stata revocata la precedente misura dell'affidamento in prova al servizio sociale), in quanto -al contrario di ciò che sosteneva il richiedente- tale divieto doveva applicarsi non ai soli soggetti condannati per uno dei reati cui fa riferimento l'art. 4 bis, ma a tutti indistintamente coloro che, per qualunque titolo condannati e poi beneficiari di misura alternativa, se la fossero vista revocare. Questa esegesi della norma era razionale, in quanto il c. 2 dell'art. 58 quater non operava alcuna distinzione fra condannati e ciò era riconducibi…

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