ECLI:IT:CASS:2002:13592PEN
Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, avanzata dal T. ai sensi dell'art. 47 ter c. 1 bis ord. penit., dopo aver ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater c. 2 ord. penit. (che vieta la concessione di benefici a soggetti nei cui confronti, come avvenuto per il T., sia stata revocata la precedente misura dell'affidamento in prova al servizio sociale), in quanto -al contrario di ciò che sosteneva il richiedente- tale divieto doveva applicarsi non ai soli soggetti condannati per uno dei reati cui fa riferimento l'art. 4 bis, ma a tutti indistintamente coloro che, per qualunque titolo condannati e poi beneficiari di misura alternativa, se la fossero vista revocare. Questa esegesi della norma era razionale, in quanto il c. 2 dell'art. 58 quater non operava alcuna distinzione fra condannati e ciò era riconducibi…
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