Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 16551 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:16551SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere dichiarato improcedibile qualora il ricorrente manifesti la mancanza di interesse alla decisione della controversia, anche in assenza di una formale rinuncia. In tali casi, il giudice amministrativo, accertata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, è tenuto a pronunciare l'improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti di accesso alle scuole di specializzazione in ambito sanitario, laddove il ricorrente, pur avendo impugnato il provvedimento di non ammissione, successivamente dichiari di non avere più interesse alla decisione della controversia. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, constatata l'assenza di un interesse attuale e concreto del ricorrente, è legittimato a pronunciare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni dedotte, al fine di assicurare l'economia processuale e l'efficienza dell'azione amministrativa. La declaratoria di improcedibilità, in assenza di una formale rinuncia, non comporta alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, le quali possono essere compensate tra le parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/09/2024

N. 16551/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11625/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11625 del 2020, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più ido…

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