Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7524 del 24 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:7524PEN

Massima

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Il reato di calunnia si configura quando l'agente, consapevole dell'innocenza della persona denunciata, la accusa falsamente di aver commesso un reato, indipendentemente dalla successiva evidenza della infondatezza della denuncia. L'elemento oggettivo del reato di calunnia non è escluso dalla circostanza che la denuncia sia stata resa in seguito a un equivoco o a un errore, poiché l'agente è comunque tenuto a verificare la fondatezza delle proprie accuse prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Pertanto, il reato di calunnia sussiste anche quando l'agente, pur avendo agito in buona fede, abbia omesso di compiere le dovute verifiche prima di denunciare falsamente un soggetto innocente, essendo a conoscenza di elementi che avrebbero dovuto indurlo a dubitare della veridicità della propria denuncia. La responsabilità penale per calunnia non viene meno per il solo fatto che la falsità dell'accusa sia emersa in tempi brevi, in quanto l'elemento soggettivo del reato si realizza nel momento in cui l'agente decide consapevolmente di denunciare una persona innocente, a prescindere dagli sviluppi successivi. Inoltre, la condotta calunniosa non perde la sua rilevanza penale neppure quando l'agente abbia agito per finalità diverse dalla mera volontà di nuocere alla persona denunciata, essendo sufficiente che egli abbia consapevolmente e volontariamente attribuito a questa un fatto penalmente rilevante, a prescindere dalle sue ulteriori motivazioni. In definitiva, il reato di calunnia si configura ogniqualvolta l'agente, pur essendo a conoscenza dell'innocenza della persona denunciata, decida deliberatamente di rivolgersi all'autorità giudiziaria per accusarla falsamente di aver commesso un reato, senza aver previamente verificato la fondatezza delle proprie accuse.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 582/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo;
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) in sost. Dell'avv. (OMISSIS) che si e' riportato ai motivi di ricorso.
RITENU…

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