Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 548 del 2024

ECLI:IT:TARPIE:2024:548SENB

Massima

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Il rilascio del certificato di agibilità di un immobile deve fondarsi esclusivamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, senza che possa essere subordinato all'integrale versamento di contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione o sanzioni pecuniarie. L'amministrazione comunale non può condizionare il perfezionamento del procedimento di agibilità all'adempimento di posizioni debitorie del soggetto interessato, in quanto tali profili sono del tutto estranei alla conformità dell'opera rispetto alle norme tecniche vigenti in materia di idoneità abitativa. Ove il proprietario o il condominio non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, l'amministrazione potrà avviare le azioni previste dall'ordinamento per il recupero coattivo dei crediti, senza tuttavia poter impedire il rilascio del certificato di agibilità. La normativa in materia di agibilità, infatti, non contempla tra i requisiti necessari per il suo ottenimento la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi pecuniari nei confronti del Comune, essendo il relativo procedimento finalizzato unicamente ad accertare la conformità dell'immobile alle prescrizioni di legge in tema di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Pertanto, il Comune non può legittimamente subordinare il perfezionamento del procedimento di agibilità all'integrale versamento di contributi, oneri o sanzioni, dovendo invece limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dalla legge per il rilascio del certificato di agibilità.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/05/2024

N. 00548/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Condominio "Gli Aceri", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piossasco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in parte qua, delle note del 17 novembre 2023 e del 30 novembre 2023, con le quali il Comune di Piossasco ha ritenuto di condizionare il perfezionamento del procedimen…

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